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Industria 4.0: cosa cambia col credito d'imposta 2023

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La rivoluzione tecnologica non si arresta: il governo italiano ha deciso di confermare e prolungare il modello di agevolazione fiscale avviato nel 2017 per i beni interconnessi.

Rispetto al 2022 le agevolazioni sono inferiori, e il termine di consegna per i beni prenotati entro il 31 dicembre 2022 slitta al 30 settembre 2023. (Legge n.197, 29 dicembre 2022, art. 1 comma 423).

Già dal 2020 il credito di imposta sostituisce l’iper ammortamento, ed è direttamente calcolato come percentuale sul costo di acquisto di un bene materiale o immateriale utilizzato nell'attività aziendale.

Nel 2023, le aziende che effettuano investimenti hanno meno benefici rispetto all'anno precedente, a causa di un peggioramento già previsto dalla legge di bilancio del 2021.

Questo peggioramento consiste nella graduale riduzione sia delle percentuali che vengono riconosciute come credito d’imposta sul costo sostenuto, sia del limite massimo degli investimenti agevolati per singolo periodo temporale.

Il credito di imposta 2023 è immediatamente utilizzabile dall’anno di interconnessione dei beni in possesso dei requisiti, non viene tassato ed è cumulabile con altre agevolazioni.

A chi è riservato il credito di imposta 2023?

Può avere accesso qualsiasi azienda residente in Italia, senza distinzione di forma giuridica, settore economico o regime fiscale.

Rimangono escluse dal credito di imposta 2023 le aziende che hanno ricevuto sanzioni interdittive, ovvero provvedimenti che ne limitino o proibiscano l’attività.

Per tutte le altre, invece, l’accesso o meno al credito di imposta è vincolato al rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro e all’adempimento degli obblighi contributivi per i lavoratori.

Quali interventi sono agevolabili?

Per quanto riguarda gli investimenti, l‘agevolazione è destinata ai beni nuovi di fabbrica anche complessi, materiali o immateriali e alle attività di Revamping e Ammodernamento Tecnologico su situazioni esistenti che rispettino i requisiti tecnici meglio descritti negli allegati A e B della circolare n.4/E del 30/03/2017 dell’Agenzia delle Entrate.

Un bene complesso viene considerato nuovo di fabbrica anche quando risulta composto da beni usati, purché il valore di questi ultimi non risulti prevalente (in modo da conservare il requisito di novità).

In caso di Revamping (un’attività finalizzata alla modifica della funzione originaria del bene) e di Ammodernamento Tecnologico (attività finalizzata ad un update e refresh tecnologico che mantiene la funzione originale del bene) vengono incentivati tutti gli interventi che permettono il raggiungimento delle 5+2 (di 3) caratteristiche richieste dalla normativa.

In caso di macchinari o impianti si parla di investimento e non sempre e solo di “bene” in quanto vengono inclusi anche i costi degli interventi sostenuti dall’impresa e necessari al funzionamento del sistema oggetto dell’agevolazione (come allacciamenti idraulici, elettrici o alla rete informativa aziendale).

Cosa succede se non ho richiesto il credito alla conclusione dell’investimento? E se non ho ancora interconnesso il bene?

Niente paura. La norma prevede la possibilità di accedere al credito anche a partire da periodi di imposta successivi, sempre e quando l’azienda e l’investimento collegato siano in possesso di tutti i requisiti tecnici al netto di quello dell’interconnessione.

Il credito sarà usufruibile a partire dall’anno nel quale verrà acquisita la perizia giurata o l’autocertificazione, e il bene risulterà collegato al sistema informativo di fabbrica.

Cosa devo fare per evitare sanzioni e la revoca del credito?

Se l’azienda manterrà nel tempo i requisiti tecnici legati all’investimento, le verrà riconosciuto un credito di imposta da utilizzare in compensazione con il modello F24.

In caso di controlli da parte delle autorità competenti, dovrà essere dimostrato in forma documentale il possesso di tutti i requisiti a partire dall’anno di interconnessione del bene.

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