In tempi di bollette salatissime e aumenti a doppie cifre, c’è da scommettere che all’appello risponderanno in molti. Perché la soglia del 30% indicata nelle varie misure stanziate dal Governo per far fronte al rincaro dei prezzi di energia e gas, è stata facilmente superata dalla gran parte delle aziende italiane. Stiamo parlando degli aumenti dei prezzi in bolletta e degli effetti economici della grave crisi internazionale in atto in Ucraina. Uno scenario grave che avevamo già prefigurato nelle nostre analisi dei mesi scorsi.
Le misure del Governo
La circolare 13/E/2022 dell’Agenza delle Entrate, pubblicata lo scorso 13 maggio, fa chiarezza in materia di crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica nei primi due trimestri del 2022, per le imprese energivore e non. Meglio subito chiarire che, trattandosi di credito d’imposta, non è possibile in alcun modo chiedere tale misura nella forma del rimborso. Vedremo più avanti le distinzioni sulla base dei periodi presi in considerazione e della natura (energivora o meno) delle aziende. Ora invece chiariamo uno dei punti maggiormente interessanti che ha riempito le pagine dei giornali in occasione del dibattito sul Superbonus 110%: quello della cessione del credito.
Cessione del credito: si può fare, ma “solo per intero”
Sul punto, la circolare è chiarissima: «Detti crediti – utilizzabili entro il 31 dicembre 2022 – sono cedibili entro il medesimo termine, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione». È inoltre prevista la possibilità di effettuare due ulteriori cessioni successive alla prima a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia; di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 dello stesso testo unico e di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 209 del 7 settembre 2005. Il legislatore ha voluto precisare che i crediti sono cedibili “solo per intero”. Questo implica che, nel momento in cui l’azienda decidesse di usufruire parzialmente del credito in compensazione tramite modello F24, non potrebbe poi cedere a terzi la quota non utilizzata. In altre parole, come detto più sopra, la cessione deve avvenire solo per l’intero importo del credito di imposta spettante.
Misure per imprese energivore e non
Vediamo ora, nel dettaglio, le tipologie di beneficiari che hanno accesso all’incentivo, ovvero imprese energivore e imprese non energivore. Come detto, il valore che deve guidare i soggetti nella loro domanda di accesso al credito di imposta, è quello del 30% relativo ai rincari subiti per la componente energia. Di conseguenza, anche il calcolo del credito di imposta spettante, segue gli stessi criteri:
- Imprese energivore, primo trimestre 2022. È il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 21 dicembre 2017 a fare chiarezza sulle “imprese energivore” indicandone le caratteristiche peculiari. Per quel che riguarda il periodo compreso tra il 1 gennaio 2022 e il 31 marzo 2022, le imprese possono beneficiare del contributo a condizione che i «costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell’ultimo trimestre 2021 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi», abbiano subito «un incremento superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa». Per le realtà che non erano ancora state costituite alla data del 01.10.2019, si assumerà come parametro di riferimento la cifra di 59,91 euro/MWh. Il decreto riconosce «un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022».
- Imprese energivore, secondo trimestre 2022. Per le imprese energivore che hanno riscontrato un aumento superiore al 30 per cento nel secondo trimestre 2022, il calcolo deve essere effettuato sulla base della media del primo trimestre 2022. In questo caso, per le imprese non ancora costituite alla data del 01.01.2019 si assume, come parametro di riferimento la cifra di 69,26 euro/MWh. Qui, però, l’importo riconosciuto – sempre sotto forma di credito di imposta – si alza al 25% delle spese sostenute rispetto al 20% riconosciuto per il primo trimestre dell’anno. Nel dettaglio, la circolare dell’Agenzia delle Entrate ricorda che viene riconosciuto «un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta», pari al 25 per cento «delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022».
- Imprese non energivore, secondo trimestre 2022. In ultimo, per le imprese non energivore, il periodo di riferimento è quello del secondo trimestre 2022. Il sostegno sarà accessibile per quelle imprese che hanno riscontrato un aumento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito allo stesso trimestre del 2019. Come per le energivore, anche in questo caso per le imprese non ancora costituite alla data del 01.01.2019 si assume, come parametro di riferimento la cifra di 69,26 euro/MWh. Decisamente ridotto, però, il contributo a disposizione: il credito d’imposta per “imprese non energivore” relativo al secondo trimestre 2022 è pari al 12% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata.